La fideiussione è una garanzia personale con la quale una terza persona si impegna al pagamento di un debito qualora il debitore originario diventi insolvente a causa di qualsiasi motivo.
Parliamo di fideiussione omnibus quando il fideiussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri del debitore. Tale tipo di fideiussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.
Infatti secondo l’art. 1938 cc (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali), la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, con la previsione in quest’ultimo caso dell’importo massimo garantito.
La fideiussione omnibus si caratterizza per la presenza di due clausole:
- garanzia a prima richiesta e senza eccezioni
- clausola estensiva
La prima, ovvero la garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito.
La seconda, ovvero la clausola estensiva, estende appunto la copertura fideiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell’istituto bancario. In questo caso specifico si deve però indicare l’importo massimo della garanzia.
A tutela di questo diritto intervenne la legislazione nel 1992 escludendo d’imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell’importo massimo garantito.
Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, come nel caso della fideiussione omnibus, il fideiussore può in ogni momento recedere.