Fideiussione solidale: garante e debitore originario con uguali obblighi


La fideiussione rappresenta una garanzia personale attraverso la quale terzo soggetto si impegna a pagare un debito qualora il debitore originario diventi insolvente per qualsiasi motivo.

Con la fideiussione solidale, il garante di un prestito, dunque anche di un mutuo, si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale.

Mentre con la fideiussione semplice, la banca beneficiaria di questa garanzia deve richiedere il pagamento prima al debitore originario e rivolgersi al fideiussore solo qualora il debito passi in giudicato, con la fideiussione solidale il beneficiario può scegliere se far valere il suo diritto prima sul debitore originario o prima sul fideiussore in maniera autonoma.

Quindi la fideiussione solidale è il contratto con cui due o più soggetti (fideiussori) garantiscono in solido il pagamento dei debiti presenti e futuri di un altro soggetto nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Tale garanzia ha carattere personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

Su ogni singolo fideiussore solidale grava il rischio di:

– dover pagare per intero i debiti del soggetto garantito fino al raggiungimento dell’importo predeterminato nel contratto

– dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (reviviscenza della garanzia), con diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori per la quota di loro competenza.

Il fideiussore solidale può recedere in ogni momento dalla garanzia prestata, dandone comunicazione alla banca che ha concesso il prestito garantito, tuttavia rimane obbligato per i debiti assunti dal debitore originario fino alla data della disdetta, e per tutte quelle obbligazioni che sorgano o maturino successivamente alla disdetta, ma che siano dipendenti da rapporti esistenti al momento della cessazione della garanzia.