L’ipoteca è una garanzia reale che attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti di un terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di terzi e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
Secondo l’articolo 2809 del Codice Civile l’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata di denaro.
L’ipoteca è indivisibile e sussiste per intero sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Secondo l’articolo 2810 del Codice Civile possono essere oggetto dell’ipoteca i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, l’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta (cioè colui a cui spetta il godimento di un bene che non gli appartiene) e quello del concedente sul fondo
enfiteutico. Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, le navi, gli aerei, gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma delle leggi speciali.
In pratica l’ipoteca è il diritto reale su un bene immobile, su beni mobili registrati e sulle rendite dello Stato (ovvero i Titoli di Stato) che può essere attribuito dal debitore a chi lo concede (creditore), a titolo di garanzia del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale.
Nel caso in cui il debitore risultasse inadempiente, il creditore potrà rivalersi sul bene ipotecato, obbligandone la vendita e appropriandosi dell’esatto importo di ipoteca stabilito. Questo importo di solito è molto più alto del capitale realmente finanziato (anche 2-3 volte l’importo del mutuo).
Esistono tre tipi di ipoteche: