Garanzia personale per un mutuo o un prestito: la fideiussione


La fideiussione (o fidejussione) è una garanzia di tipo personale, che viene richiesta per i prestiti e quindi per i mutui, quando al debitore non viene riconosciuta una capacità reddituale sufficiente, talvolta è chiesta anche in aggiunta alla garanzia ipotecaria posta sull’immobile.

Con la fideiussione una terza persona –  il fideiussore – si obbliga a rimborsare il debito assunto dal debitore, qualora questo divenisse inadempiente.

La banca, prima di accettare la garanzia posta dal fideiussore, ne valuterà la situazione economica, patrimoniale e reddituale.

Il fideiussore può essere una persona fisica o giuridica, ovvero una società. In quest’ultimo caso la banca ne chiederà l’atto costitutivo e lo statuto societario e ne controllerà la situazione patrimoniale.

Le banche, stipulando contratti di mutuo con garanzia rappresentata da fideiussione, si riservano il diritto di risolvere il contratto (ai sensi deII’art.1456 del Codice Civile), evitando quindi anche l’erogazione di tutto o di parte del finanziamento se non ancora avvenuta qualora i richiedenti o i loro garanti subiscano:

  • protesti
  • procedimenti conservativi
  • procedimenti esecutivi
  • ipoteche giudiziali

o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria o economica.

A tale proposito molti contratti prevedono una clausola che autorizza la banca a trasmettere l’atto a società o enti specializzati nella rilevazione dei rischi finanziari, in modo da poter controllare l’evoluzione delle garanzie offerte per il prestito.

Assieme alla fideiussione possiamo trovare altri tipi di garanzia personale quali:

  • l’avvallo
  • il mandato di credito
  • l’anticresi

La fideiussione è un’obbligazione a carattere accessorio, ciò significa che è valida solo se è valida l’obbligazione principale, come espresso dagli art. 1939 e 1945 del codice civile.

Il fideiussore può opporsi quindi al pagamento del debito, esprimendo tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, esclusa l’eccezione d’incapacità.

L’importo della fideiussione non può superare il valore del debito garantito, e tale garanzia non può essere prestata a condizioni più onerose.

Il contratto di fideiussione viene stipulato tra creditore e fideiussore, e non è necessario il consenso del debitore.

Qualora la fideiussione fosse però stipulata per importi o con oneri superiori a quelli dell’obbligazione principale, la sua validità verrebbe per legge ricondotta nei limiti dell’obbligazione principale.

A garanzia di un debito può essere posta la fideiussione di più persone. In questo caso i fideiussori sono obbligati in solido e chi di loro adempie all’obbligazione ha diritto di:

  • agire in via surrogatoria nei confronti degli altri obbligati: può dunque  pretendere la restituzione dell’importo dell’obbligazione e degli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di pagamento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario
  • mettere in atto l’azione di regresso nei confronti degli altri obbligati: in questo caso può solo pretendere l’importo dell’obbligazione e degli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, e il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario

Si tratta di due azioni concorrenti, per cui se ne può attuare solo una tra le due.

Esistono, per definizione, diversi tipi di fideiussione: