Fideiussione parziale e pro quota: garanti respondabili solo in misura limitata


La fideiussione è una garanzia personale grazie alla quale una terza persona si impegna a pagare un debito nel caso in cui il debitore originario diventi insolvente a causa di qualsiasi motivo.

Ad impegnarsi al pagamento del prestito, qualora il debitore principale divenga insolvente, possono essere più persone.

Questi soggetti possono impegnarsi in solido tra di loro per il totale dell’importo mutuato. In tal caso ognuno di loro stipulerà un contratto di fideiussione solidale a favore del debitore originario.

Se però i fideiussori non intendono impegnarsi per il totale dell’importo mutuato, possono stipulare in alternativa un contratto di:

– fideiussione parziale: quando la sua garanzia è limitata, per contratto, ad una sola parte dell’importo totale del prestito principale, e questo importo è espresso nel contratto

oppure di:

– fideiussione pro quota: che viene prestata congiuntamente in relazione ad un interesse comune dei garanti con ripartizione del rischio in misura percentuale tra gli stessi.
Ciascun garante sarà perciò responsabile per il pagamento di tutte le somme dovute dal debitore, senza alcun limite di importo, ma entro il limite della misura percentuale pattuita.
Ogni fideiussore può richiedere che il creditore pretenda da lui solo la sua parte. Infatti, secondo l’art. 1947 cc, se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.
Nell’ipotesi di insolvenza da parte di uno dei fideiussori, se qualcuno degli stessi risultava insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.